Art. 12.
(Organizzazione territoriale).

      1. L'organizzazione interna del partito è articolata territorialmente ai sensi di quanto previsto dallo statuto.
      2. Le articolazioni territoriali eleggono propri organi deliberativi ed esecutivi ai sensi di quanto disposto dallo statuto del partito.
      3. Le articolazioni territoriali non possono acquisire autonoma personalità giuridica, che deve essere unica per tutto il partito.
      4. L'articolazione territoriale del partito non può in alcun caso costituire un limite o un impedimento per l'esercizio dei diritti degli iscritti.
      5. Lo statuto disciplina tassativamente i casi, di particolare gravità, in cui si procede allo scioglimento, alla chiusura o alla sospensione di articolazioni territoriali del partito. Il provvedimento sanzionatorio è adottato, in prima istanza, previo contraddittorio dall'assemblea e può essere impugnato presso gli organi di garanzia dei livelli territoriali superiori. Il provvedimento sanzionatorio non può essere adottato per la manifestazione di opinioni e di voti di dissenso politico.